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Dalla
Costituzione della Repubblica Italiana
Art.
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" La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo
sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità,
e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale".
Art. 6 "La Repubblica tutela
con apposite norme le minoranze linguistiche".
Art. 8 "Tutte le confessioni
religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose
diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri
statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese
con le relative rappresentanze."
Art. 10 "L’ordinamento giuridico
italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla
legge in conformità delle norme dei trattati internazionali. Lo straniero,
al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo
nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla
legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici".
Art. 19 "Tutti hanno diritto
di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma,
individuale o associata, di farne propaganda e si esercitarne in privato
o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon
costume".
Art. 33 "L’arte e la scienza
sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme
generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini
e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti
di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritto
e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare
ad esse piena libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente
a quello degli alunni di scuole statali. E’ prescritto un esame di Stato
per l’ammissibilità ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione
di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Le istituzioni
di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti
autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato".
Art. 34 "La scuola è aperta
a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni è obbligatoria
e gratuita. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto
di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo
questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze,
che devono essere attribuite per concorso".
Art. 35 " La Repubblica
tutela i lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione
e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli
accordi e le organizzazioni internazionali intese ad affermare e regolare
i diritti del lavoro".
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