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Art.
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" La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento
dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica
e sociale".
Art. 6 "La
Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche".
Art. 8 "Tutte
le confessioni religiose sono egualmente libere davanti
alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica
hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti,
in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla
base di intese con le relative rappresentanze."
Art. 10 "L’ordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello
straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme
dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia
impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto
d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni
stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello
straniero per reati politici".
Art. 19 "Tutti
hanno diritto di professare liberamente la propria fede
religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di
farne propaganda e si esercitarne in privato o in pubblico
il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon
costume".
Art. 33 "L’arte
e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La
Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce
scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati
hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione,
senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritto
e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la
parità, deve assicurare ad esse piena libertà ed ai loro
alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli
alunni di scuole statali. E’ prescritto un esame di Stato
per l’ammissibilità ai vari ordini e gradi di scuole o per
la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio
professionale. Le istituzioni di alta cultura, università
ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato".
Art. 34 "La
scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita
per almeno otto anni è obbligatoria e gratuita. I capaci
e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica
rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni
alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite
per concorso".
Art. 35 "
La Repubblica tutela i lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali
intese ad affermare e regolare i diritti del lavoro". |